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Formazione professionale: ecco cosa e’ cambiato dal primo giugno

Formazione professionale, ovvero corsi di aggiornamento per giornalisti iscritti all’ordine. Non è la prima volta che dedico un post a questo argomento. Oggi ci torno su per “annunciare” che, se qualcuno dei colleghi se lo fosse perso nel corso dell’estate, tra un bagno al mare, una gita in montagna o la visita a un museo, dal primo giugno 2016 è in vigore e operativo il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua (Fpc) dei giornalisti italiani.

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Come si legge dal sito dell’Odg, l’Ordine dei giornalisti, il testo è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016. “La nuova regolamentazione razionalizza e semplifica le disposizioni vigenti, con modifiche che hanno accolto anche alcune proposte dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia e altre esigenze evidenziate nel corso della prima applicazione del sistema formativo introdotto dal primo gennaio 2014”, si legge sul portale dei giornalisti della Lombardia.

Le novità introdotte nel testo e di cui bisogna tenere conto sono le seguenti:

  • per l’assolvimento dell’obbligo formativo è necessario acquisire nel triennio almeno 20 (e non più 15) crediti derivanti da eventi deontologici (art. 2);
  • i crediti formativi possono essere acquisiti anche solo con eventi formativi on line, essendo stato eliminato il limite di 30 crediti per la formazione a distanza (art. 2);
  • gli iscritti all’Albo da più di 30 anni che svolgono attività giornalistica a qualsiasi titolo sono tenuti alla formazione limitatamente all’acquisizione dei 20 crediti deontologici triennali (art. 2);
  • per le iscrizioni in corso di triennio, il credito formativo e la relativa tipologia sono riproporzionati in ragione d’anno (norma transitoria art. 2);
  • l’assunzione di cariche elettive per le quali la vigente legislazione contempli la possibilità di aspettativa dal lavoro è motivo di esenzione dallo svolgimento della Fpc per la durata del mandato e limitatamente ad esso (art. 11);
  • è possibile richiedere il riconoscimento anche di eventi formativi individuali per un massimo di sei crediti nel triennio.

Per accedere al testo del nuovo Regolamento, cliccate qui.

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